(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 16 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Parte I NORME SULL'ACCESSO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in particolare, a: a) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta, di cui alle leggi regionali 10 maggio 1952, n. 2, 11 agosto 1976, n. 34 e 2 settembre 1996, n. 30; b) Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 e 2 settembre 1996, n. 33; c) Istituto regionale Adolfo Gervasone, di cui alle leggi regionali 30 luglio 1986, n. 36, 24 agosto 1992, n. 54 e 9 agosto 1996, n. 24; d) Institut Valdoÿtain de l'Artisanat Typique, di cui alle leggi regionali 10 aprile 1985, n. 10, 24 giugno 1992, n. 30 e 23 febbraio 1993, n. 8; e) Museo regionale di scienze naturali, di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32; f) Centro di Ricerche per la Viticoltura Montana (CERVIM), di cui alla legge regionale 28 luglio 1987, n. 56; g) Parco naturale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 31; h) Aziende di promozione turistica, di cui alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 4; i) Museo minerario regionale, di cui alle leggi regionali 3 marzo 1992, n. 6 e 25 maggio 1995, n. 18; l) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41.